Indennità di mediazione applicate
Le indennità da versare a Concordia Management includono le spese generali di segreteria e le spese di mediazione; tali costi sono dovuti da ciascuna parte secondo le tariffe in vigore.
TARIFFE MEDIAZIONE DM 150 24/10/2023 EX ART. 28
TABELLA A
TABELLA B
A+B
(art 28 co.4)
(art. 28 co.5)
TABELLA A
TABELLA B
A+B
(art 28 co.4)
(art. 28 co.5)
TABELLA C
TABELLA D
TABELLA E
NEI SUCCESSIVI INCONTRI (ART 30 CO.2) iva inclusa
Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
Le spese di mediazione vanno corrisposte prima dell’inizio della procedura di mediazione secondo gli importi previsti nella tabella
“SPESE PER DEPOSITO / ADESIONE ISTANZE DI MEDIAZIONE”.
Per le maggiorazioni previste dall’articolo 16 D.M. 180/2010 e relative modifiche apportate dal DM 145/2011, le eventuali indennità dovranno essere corrisposte dalle parti al termine del procedimento di mediazione in via solidale.
Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
Nel caso in cui una o più parti abbandonino il procedimento le indennità restano acquisite da Concordia Management.
Il compenso di eventuali esperti o consulenti che siano stati nominati, con il consenso delle parti, per un parere su specifiche competenze tecniche, viene determinato secondo le tariffe giudiziali ex Decreto del Ministero della Giustizia del 30 maggio 2002 – contenenti la misura degli onorari dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale – se esistenti, o diversamente concordato con le parti. Tale compenso rimane a carico delle parti.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Quando, all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore superiore.