La mediazione

Chi è il mediatore?

Quanti tipi di mediazione esistono?

Quando è obbligatoria la mediazione?

Nel caso di mediazione obbligatoria possono essere richiesti provvedimenti urgenti al Giudice prima dell’avvio della mediazione?

Come si svolge la mediazione?

Si può fare la mediazione in pendenza di giudizio?

Quanto dura la mediazione?

Quali sono gli esiti della mediazione?

Il mediatore può formulare proposte?

Quali sono le conseguenza della mancata accettazione della proposta formulata dal mediatore?

Le notizie riguardanti le parti in causa e la controversia acquisite nel procedimento di mediazione sono riservate?

Le notizie e le informazioni fornite al mediatore da una sola delle parti possono essere comunicate dal mediatore alla controparte?

Quali sono le spese della mediazione?

Chi deve corrispondere le spese di avvio della procedura e quando?

Le altre parti che partecipano alla procedura devono corrispondere anch’esse le spese di avvio?

Quali sono le agevolazioni fiscali previste per la mediazione?

Che differenza c’è tra mediazione e conciliazione?

Qual è il ruolo di Concordia Management nel procedimento di mediazione?

Qual è la differenza tra un arbitro e un conciliatore?

Dove si svolge la mediazione?

Chi sceglie l’organismo di conciliazione?

Posso scegliere un mediatore di mia fiducia?

Posso farmi assistere dal mio avvocato?

Il mediatore può incontrare le parti separatamente?

E se la controparte non intende partecipare al procedimento di mediazione?

Cosa succede in caso di accordo raggiunto con la mediazione?

E se non si arriva ad un accordo?

Posso farmi assistere da un legale con il gratuito patrocinio?

Il verbale di conciliazione ha efficacia esecutiva?

Perché conciliare?

La conciliazione è sempre vantaggiosa?

Come si può attivare la procedura di mediazione tramite Concordia Management?

 

                     Chi è il mediatore?

Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista in possesso dei necessari requisiti, (titolo di studio non inferiore alla laurea triennale e/o iscrizione in albi professionali, possesso della specifica formazione), con requisiti di terzietà. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.

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                     Quanti tipi di mediazione esistono?

La mediazione può essere:

  • facoltativa, e cioé scelta liberamente dalle parti in lite;
  • demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione;
  • obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione.

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                      Quando è obbligatoria la mediazione?

La mediazione  è obbligatoria ex lege 9 agosto 2013 n.98 nei casi di  controversie in materia di:

  • condominio
  • diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari

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                     Nel caso di mediazione obbligatoria possono essere richiesti provvedimenti urgenti al Giudice prima dell’avvio della mediazione?

Si, anche in caso di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere la Giudice competente i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti ed indilazionabili.

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                       Come si svolge la mediazione?

  • La mediazione si introduce da parte dell’interessato con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.  Sul sito è possibile scaricare il modulo necessario.
  • Le parti possono scegliere liberamente l’organismo. L’istanza deve essere depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo territorialmente competente presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
  • Il responsabile dell’organismo fissa un incontro iniziale non oltre 30 giorni dal deposito della domanda affinchè il mediatore possa verificare con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione.
  • Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.’Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia.
  • Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale e diventa titolo esecutivo.
  • Precisando che nel caso di mancato accordo il mediatore – se richiesto da entrambe le parti – può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.

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                     Si può fare la mediazione in pendenza di giudizio?

Si, nel corso del processo le parti, autonomamente o anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.

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                      Quanto dura la mediazione?

  • Il tentativo di mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 3 mesi.
  • Ogni causa civile ha una pausa iniziale di 90 giorni, che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima udienza, ed è prassi consolidata che in sede di prima udienza almeno una delle parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni per il deposito di memorie.
  • La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all’avvio della causa in Tribunale e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.

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                      Quali sono gli esiti della mediazione?

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale e diventa titolo esecutivo. L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore diventa quindi titolo esecutivo in alcuni casi in forza della firma delle parti e dei loro avvocati, in altri casi per omologa del tribunale.

Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.

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                     Il mediatore può formulare proposte?

Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.

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                     Quali sono le conseguenza della mancata accettazione della proposta formulata dal mediatore?

Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

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                     Le notizie riguardanti le parti in causa e la controversia acquisite nel procedimento di mediazione sono riservate?

Si, assolutamente. Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo che fosse successivamente instaurato.

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                      Quali sono le spese della mediazione?

Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento (spese generali di segreteria) (art. 12 del Regolamento), che costituiscono anticipazioni a valere sulle spese di mediazione (art. 13 del Regolamento). Queste ultime sono proporzionali al valore della controversia, indicate nella tabella, approvata dal Ministero, che può essere scaricata dal sito di Concordia Management.

Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro , nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione.
Esulano da queste spese, quelle dovute dalle parti all’Organismo  per particolari adempimenti del mediatore, imposti dalla natura della controversia o concordemente richiesti dalle parti (tra cui eventuali incontri con le parti da tenersi fuori della sede di conciliazione, ausilio di interpreti per la traduzione simultanea, videoconferenze), e quelle per compensi dovuti ad esperti nominati ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento.

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                     Chi deve corrispondere le spese di avvio della procedura e quando?

Le spese di avvio del procedimento devono essere corrisposte dall’istante, a norma di legge e di regolamento, alla Concordia Management all’atto del deposito o della spedizione dell’istanza di mediazione, mediante bonifico bancario o altro mezzo che sarà indicato dalla segreteria. A tal fine a corredo dell’istanza dovrà essere prodotta ricevuta attestante l’avvenuto bonifico.

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                     Le altre parti che partecipano alla procedura devono corrispondere anch’esse le spese di avvio?

Le spese di avvio della procedura dovranno essere corrisposte da ciascuna delle altre parti contestualmente alla dichiarazione di accettazione della procedura.

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                      Quali sono le agevolazioni fiscali previste per la mediazione?

Alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

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                     Che differenza c’è tra mediazione e conciliazione?

Talvolta si usa impropriamente il termine “conciliazione” al posto di “mediazione” ma esiste una differenza sostanziale: la mediazione è il procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo tra due parti in contrasto, mentre la conciliazione è il risultato finale di tale procedimento nel caso in cui questo abbia successo, ovvero quando si raggiunge un accordo tra le parti stesse.

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                     Qual è il ruolo di Concordia Management nel procedimento di mediazione?

Attraverso la mediazione si cerca di raggiungere una soluzione bonaria della controversia. Pertanto, il compito di Concordia Management, come organismo neutrale che nomina e assiste il professionista incaricato di agevolare il negoziato, è di creare tutte le condizioni perché il dialogo tra le parti possa procedere nel modo più spedito ed efficiente a seconda delle circostanze.

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                     Qual è la differenza tra un arbitro e un conciliatore?

Il conciliatore non emette giudizi, ma assiste le parti nel trovare una soluzione comune. Un arbitro, anche lui nella veste di terzo neutrale, produce un giudizio vincolante per le parti sulla base delle evidenze presentategli durante la procedura di arbitrato.

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                     Dove si svolge la mediazione?

La mediazione si svolge di regola presso la sede operativa dell’organismo di conciliazione scelto per il procedimento.

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                     Chi sceglie l’organismo di conciliazione?

L’organismo di conciliazione può essere scelto dalle parti di comune accordo oppure, se le parti hanno inoltrato separatamente le istanze a due organismi diversi, viene individuato in base alla priorità di presentazione delle istanze stesse; in altre parole la mediazione si svolgerà presso l’organismo di conciliazione a cui è stata presentata la prima domanda in ordine di tempo.

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                     Posso scegliere un mediatore di mia fiducia?

Si, il mediatore può essere indicato dalle parti ma solo su decisione congiunta. In altre parole le parti possono scegliere un organismo di mediazione e nel contempo indicare uno specifico mediatore operante al suo interno solo di comune accordo; in questo modo viene garantita l’imparzialità del mediatore rispetto alla controversia.

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                     Posso farmi assistere dal mio avvocato?

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Si tenga presente che il rifiuto di una proposta formulata dal mediatore può avere delle conseguenze di carattere economico nel caso in cui il giudice dovesse riformulare la stessa proposta a conclusione della causa ordinaria.
La presenza di un legale è fondamentale quindi per valutare l’opportunità di accogliere o meno le proposte presentate nel corso della mediazione in relazione alla possibilità di intraprendere la strada di un successivo giudizio ordinario, oppure nel coadiuvare la parte nella formulazione di proposte transattive coerenti con i principi del diritto civile.

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                     Il mediatore può incontrare le parti separatamente?

Si, ma anche in questo caso vale l’obbligo di riservatezza, nel senso che tutto quello che ciascuna parte riferirà al mediatore sarà coperto dal più assoluto riserbo; il mediatore potrà riferire solo ed esclusivamente ciò che ciascuna parte vorrà far sapere all’altra.

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                     E se la controparte non intende partecipare al procedimento di mediazione?

È sufficiente che non risponda alla prima comunicazione dell’organismo di conciliazione e non si presenti al primo incontro. L’organismo redigerà verbale in cui si attesta la volontà della controparte di non voler iniziare la mediazione.

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                      Cosa succede in caso di accordo raggiunto con la mediazione?

Se la mediazione ha esito positivo e le parti raggiungono un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale viene allegato il testo dell’accordo, redatto dalle parti stesse ed eventualmente dai loro avvocati.

In alcuni casi in forza della firma delle parti e dei loro avvocati ed in altri in forza dell’omologazione del Presidente del Tribunale il verbale avrà efficacia esecutiva.

Ciò significa che il verbale acquista la medesima efficacia di un provvedimento giudiziario. Si precisa che in caso di uso e/o utilizzo del verbale,  l’organismo non è abilitato nel provvedere alla trascrizione degli atti in conservatoria, e sarà pertanto cura della parte provvedervi.

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                     Quanto dura la mediazione?

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, nel corso dei quali il mediatore organizza uno o più incontri tra le parti. Il superamento del periodo di durata della mediazione potrà essere su concorde richiesta delle parti prorogato previa comunicazione della richiesta al mediatore ed all’organismo.

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                      E se non si arriva ad un accordo?

Se le parti non raggiungono un accordo, il mediatore  non può formulare di sua iniziativa una proposta di mediazione.

Le parti hanno  la facoltà di richiedere concordemente al mediatore la formulazione di una proposta di conciliazione, nel qual caso il mediatore è obbligato a farlo.

In entrambi i casi le parti possono decidere se accettare o meno la proposta del mediatore; in caso di non raggiungimento della conciliazione il mediatore redigerà un verbale di fallita conciliazione, utile per il successivo giudizio.

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                     Posso farmi assistere da un legale con il gratuito patrocinio?

No, l’attuale legislazione non prevede questa possibilità; le spese coperte dal gratuito patrocinio si limitano all’indennità dovuta all’organismo di conciliazione e solo in caso di mediazione obbligatoria, mentre l’onorario dell’avvocato dovrà essere corrisposto a parte.

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                     Il verbale di conciliazione ha efficacia esecutiva?

Si, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.

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                      Perché conciliare?

Per tre buoni motivi:

  1. l’economicità: la procedura conciliativa è molto più economica di un procedimento giurisdizionale;
  2. la brevità: la conciliazione consente alle parti di by-passare i lunghi tempi della giustizia ordinaria;
  3. la reciproca soddisfazione: nella procedura conciliativa non ci sono né vinti né vincitori, ma le parti saranno entrambe appagate dalle reciproche concessioni.

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                      La conciliazione è sempre vantaggiosa?

Si, la conciliazione è vantaggiosa sempre, perché è capace di produrre un effetto giuridico in ogni situazione di contrasto; è la via migliore per evitare la frustrazione del rapporto tra le parti, che invece è l’effetto inevitabile del ricorso alle azioni giudiziarie.
La conciliazione conviene a tutti, perché esistono sempre interessi comuni o compatibili fra i contendenti. Essa avviene in un clima di collaborazione, i partecipanti alla mediazione sono garantiti dalla riservatezza del procedimento, che si svolge in modo strettamente privato e confidenziale. Nessun dato riguardante la partecipazione alla mediazione verrà mai reso pubblico, neanche in caso che la procedura fallisca.

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Come si può attivare la procedura di mediazione tramite Concordia Management?

Per avviare una mediazione è sufficiente trasmettere i moduli scaricabili dal sito di Concordia Management, (da Home selezionare pdf modulistica ed allegati per l’avvio della procedura di mediazione) ai seguenti indirizzi e numeri telefonici:

Per ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti contatti telefonici

tel. +39.06.92.93.62.45
mob. +39.328.20.53.827

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