Sintesi della procedura

La procedura di mediazione è semplicissima. Concordia Management è in grado di seguirvi in tutti i suoi aspetti, garantendo riservatezza ed affidabilità.
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Codice di regolamentazione dell'organismo di mediazione

Il Codice Etico è una carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante alla sua organizzazione: è la “Carta Costituzionale” dell’organismo.  Il Codice Etico chiarisce e definisce l’insieme dei principi a cui sono chiamati ad uniformarsi i suoi destinatari nei loro rapporti reciproci nonché nel relazionarsi con portatori di interessi reciproci nei confronti dell’ente.
I destinatari sono pertanto chiamati al rispetto dei valori e principi del Codice Etico e sono tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l’immagine dell’Organismo di mediazione nonché l’integrità del suo patrimonio economico ed umano.
Il Codice Etico comunque non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti. Tutti coloro che assumono l’incarico e svolgono la funzione di mediatore dell’Organismo di Conciliazione “Concordia Management srl” si impegnano all’osservanza delle seguenti regole di comportamento, che si richiamano al Codice Europeo di condotta per mediatori.

Principi generali

Il Mediatore è il terzo professionista che svolge in forma singola o collegiale la mediazione nel pieno rispetto delle regole e principi sanciti dal “Regolamento di Mediazione” e le prescrizioni inserite nel presente Codice di comportamento, senza esercitare alcun potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio stesso.

Competenza
Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione nel procedimento di conciliazione e nelle tecniche di composizione dei conflitti. Il mediatore deve dimostrare di avere un’adeguata formazione ed un aggiornamento continuo sia sotto il profilo teorico sia sotto quello pratico nella capacità di conciliazione.

Incarico
Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato, su richiesta dovrà fornire alle parti informazioni in merito all’adeguata preparazione.
Prima che la procedura abbia inizio, il mediatore deve prendere cognizione anche dei documenti eventualmente forniti dalle parti, e comunque curare la sua preparazione in relazione all’oggetto ed alla natura della controversia.

Indipendenza, imparzialità e neutralità

Il mediatore deve comunicare alle parti e al responsabile dell’organismo, qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo professionale o personale con una delle parti o dei loro assistenti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della conciliazione; il fatto che il mediatore o un suo collaboratore, socio, dipendente abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una delle parti della controversia. L’esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l’inadeguatezza ad assumere l’incarico di mediatore o a svolgere la relativa funzione. In questi casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire il procedimento di conciliazione, solo se é certo di essere in grado di mantenersi imparziale, neutrale e indipendente e solo con il consenso espresso delle parti.
Il mediatore deve sempre agire, e dare l’impressione di agire in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.
Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, in seguito all’incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
Il Mediatore designato garantisce la sua imparzialità ed indipendenza sottoscrivendo la “Dichiarazione di imparzialità” prima dell’avvio del procedimento di mediazione, secondo quanto prescritto sul punto dal decreto legislativo 28/2010. E’ comunque considerato incompatibile il mediatore che, in relazione alla procedura assegnatagli, versi in una delle situazioni di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile.
In ogni caso, accettato l’incarico, il Mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.
Procedimento
Il mediatore, prima dell’avvio della conciliazione, deve assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sul ruolo delle parti stesse, oltre che sui fini e sulla natura del procedimento; accertarsi che le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i connotati del procedimento di conciliazione, inclusi gli obblighi assunti in tema di riservatezza da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento. Deve altresì sincerarsi che ciascuna parte partecipi alla procedura in modo libero e volontario, in stato di piena capacità. In caso contrario lo stesso dovrà sospendere immediatamente la procedura. Qualora l’istanza di tentativo di conciliazione sia formulata per invito del giudice, il mediatore dovrà preliminarmente assicurarsi che le parti abbiano compreso il significato e le finalità dell’invito giudiziale.
Il mediatore gestisce la procedura in conformità ai principi di informalità, riservatezza e speditezza e nell’osservanza delle norme del Regolamento di procedura dell’Organismo.
Le parti possono concordare con il mediatore le regole di svolgimento della conciliazione; il mediatore può ascoltare le parti separatamente preferibilmente con l’assistenza di persone di loro fiducia.
Il Mediatore svolge il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della controversia.
Il Mediatore non esercita pressione sulle parti, affinché raggiungano un accordo, ma mira a facilitare l’incontro e la volontà di raggiungere un accordo condiviso e duraturo. Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto, o per espresse disposizioni di legge. Quando 1’accordo non è raggiunto il mediatore non formulerà una proposta di conciliazione a meno che le parti non gliene facciano concorde richiesta.
Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia.
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti abbiano adeguate opportunità di essere coinvolte nel procedimento e che esse pervengano ad un accordo in modo consapevole ed informato. Le parti possono ritirarsi dal procedimento di conciliazione senza obbligo di giustificazione.
Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.

Riservatezza

Il mediatore è tenuto alla riservatezza su tutte le informazioni ricevute dalle parti e dai professionisti che eventualmente le assistono, in particolare, ed a titolo esemplificativo, devono essere garantiti dalla riservatezza;
– il fatto che la procedura stia per avere luogo, abbia luogo o abbia avuto luogo; – l’identità delle parti;
– l’oggetto della procedura;
– tutte le informazioni rese oralmente o fornite per iscritto dalle parti o dai loro difensori o consulenti, nonché tutte le vicende della procedura stessa, inclusi l’accordo, i suoi termini e condizioni.
Il mediatore è esonerato dal dovere di riservatezza:
– qualora vi venga autorizzato per concorde dichiarazione scritta delle parti;
– quando gli incomba l’obbligo di riferire o segnalare alla autorità giudiziaria, come ad esempio nel caso di operazioni per le quali il mediatore sappia, sospetti od abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamenti illeciti;
– quando ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità fisica di una persona;
– quando ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di essere assoggettato a procedimento penale in relazione allo svolgimento della procedura od ai fatti appresi nel corso della procedura stessa.
L’Organismo garantisce il rispetto dell’attuale disciplina sulla privacy, nell’acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili e non.

Effetti della violazione e della inosservanza del codice etico

La violazione o l’inosservanza del Codice Etico da parte dei soggetti ad esso tenuti comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere con gli stessi e il pieno diritto dell’Organismo di Conciliazione “Concordia Management srl” a chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi. Il mediatore è revocato dal Responsabile dell’Organismo qualora:
– violi le norme del Regolamento o del presente codice etico o del codice deontologico dell’ordine professionale cui appartenga;
– sopravvenga la sua incapacità fisica o mentale; – insorgano motivi di incompatibilità e/o conflitti di interessi con una o più parti, o risulti fondata l’istanza di ricusazione proposta da una delle parti.
Il mediatore potrà essere revocato qualora tutte le parti ne facciano concorde richiesta, indicandone i motivi.
Il Mediatore deve rispettare le decisioni dell’Organismo di Mediazione e del Responsabile dello stesso. Il Mediatore che viola il “Codice etico”ed il “Regolamento di Mediazione” è sostituto dal procedimento a insindacabile giudizio del “Responsabile dell’Organismo”, che può anche sospenderlo o escluderlo dagli incarichi di mediazione e/o dalla lista dei mediatori accreditati presso il Ministero e inseriti negli appositi elenchi, come previsto dal decreto 28/2010. Il Mediatore che viola gli obblighi di agire verso le parti con imparzialità, indipendenza e neutralità, di non percepire il proprio compenso direttamente dalle parti e di astenersi da1l’assumere diritti ed obblighi connessi agli affari trattati durante il tentativo di mediazione finalizzata alla conciliazione, perde i requisiti di onorabilità necessari per svolgere il servizio di mediazione.

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